Con la separazione personale, sia consensuale che giudiziale, il vincolo matrimoniale viene
sospeso mentre decade al momento del divorzio. Nel lasso di tempo che intercorre tra la
separazione ed il divorzio lo status giuridico di coniuge rimane inalterato, si congelano
esclusivamente quei doveri di assistenza morale e collaborazione, mentre rimane attivo il dovere di
assistenza materiale che fa determinare l'assegno di mantenimento per il coniuge che necessita di
sostenimento economico, laddove sia privo di propri redditi o il reddito non sia sufficiente per
soddisfare i propri bisogni.
Le parti possono chiedere in qualsiasi momento di modificare le decisioni relative all'assegno di
mantenimento stabilite durante la separazione nei confronti della prole e dei coniugi, ma solo dopo
aver ascoltato le richieste di entrambe le parti, il Tribunale provvede alla modifica o la revoca
dell'assegno di mantenimento.
Nel caso dei coniugi solitamente si ricorre alla revoca dell'assegno di mantenimento, in due casi:
- Quando il coniuge beneficiario inizia a svolgere un'attività lavorativa ottenendo stabilità
economica in modo autonomo;
- Se il beneficiario si sposa nuovamente con una terza persona, ad eccezione della convivenza che,
secondo l'attuale normativa, non determina in modo automatico la deroga del diritto all'assegno.
Si precisa però che nel caso in cui è il coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di
mantenimento a sposarsi nuovamente non è in nessun caso esonerato dalle responsabilità stabilite
dalla separazione. Diversa è invece la situazione per il mantenimento dei figli che mira a tutelare
l'interesse superiore della crescita della prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e
materiale di quest'ultima. L'assegno di mantenimento verrà erogato finché il figlio non avrà un
lavoro stabile che gli assicuri la completa indipendenza economica e la possibilità di crescita per un
futuro adeguato alle proprie aspettative, quindi il mantenimento non cessa al raggiungimento del
diciottesimo compleanno del soggetto come in molti erroneamente credono, ma il mantenimento
può essere negato o detratto nel caso in cui un figlio maggiorenne ne abusi rifiutando palesi
occasioni lavorative che gli permettano di ottenere l'indipendenza economica.