Gli atti di concorrenza sleale possono essere puniti sia se avvengono senza dolo sia se
avvengono con colpa.
La colpa è però legalmente presunta, sarà quindi l'imprenditore colpevole di
concorrenza sleale a dover dimostrare l'assenza di colpa e dovrà inoltre provvedere al
risarcimento del danno subito se ha provocato un danno.
La legge in questo senso, non solo condanna gli atti di concorrenza sleale, ma limita
anche il reiteramento di futuri atti illeciti.
I limiti alla concorrenza sleale imposti dalla legge ordinano:
• Il divieto di utilizzo di marchi, nomi o segni utilizzati legittimamente dai concorrenti;
• Il divieto di imitazione dei prodotti del concorrente;
• Il divieto di diffondere notizie e commenti negativi atti a screditare l'azienda
concorrente;
• Il divieto di appropriazione dei pregi di un prodotto concorrente;
• Il divieto di utilizzo di altri mezzi non conformi alla correttezza professionale per
danneggiare l'altra azienda.
Per quanto riguarda la concorrenza sleale dei dipendenti, il codice civile stabilisce
che tra il lavoratore e il datore di lavoro sussiste un obbligo di fedeltà che gli
impedisce di fare affari in concorrenza con l'imprenditore e gli vieta di divulgare o di
utilizzare a proprio vantaggio informazioni attinenti l'impresa con lo scopo di arrecare
danno.