Violazione Del Patto Di Non Concorrenza

Un datore di lavoro per proteggersi da un'eventuale attività di concorrenza da parte di un ex dipendente, impone la sottoscrizione del patto di non concorrenza, che può essere stipulato al momento dell'assunzione, durante o al termine del rapporto di lavoro e costituisce un accordo a sé stante rispetto all'obbligo di fedeltà sancito dall' art. di legge L'art.2105 del codice civile, nel quale si fa divieto al dipendente di trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, tutela l'azienda anche in assenza di un patto di non concorrenza limitando la libertà contrattuale tra lavoratore e l'azienda, qualora il lavoratore lasci l'azienda per prestare la propria opera alla concorrenza.
Il patto ha una durata massima di 5 anni; ha inizio dal periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed al lavoratore è pattuito un corrispettivo. Nel caso in cui un ex dipendente, entro i limiti temporali stabiliti dal patto, divulgasse informazioni, metodi o strumenti segreti dell'azienda per la quale ha lavorato, quest'ultima ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
L'indagine svolta dal nostro Istituto Investigativo permetterà di rilevare e documentare le attività svolte in concorrenza da parte di ex dipendenti, al fine di inibire le loro iniziative e ottenere un giusto risarcimento.