Un datore di lavoro per proteggersi da un'eventuale attività di concorrenza da parte di un ex
dipendente, impone la sottoscrizione del patto di non concorrenza, che può essere stipulato al
momento dell'assunzione, durante o al termine del rapporto di lavoro e costituisce un accordo a sé
stante rispetto all'obbligo di fedeltà sancito dall' art. di legge
L'art.2105 del codice civile, nel quale si fa divieto al dipendente di trattare affari per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e
ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, tutela
l'azienda anche in assenza di un patto di non concorrenza limitando la libertà contrattuale tra
lavoratore e l'azienda, qualora il lavoratore lasci l'azienda per prestare la propria opera alla
concorrenza.
Il patto ha una durata massima di 5 anni; ha inizio dal periodo immediatamente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro ed al lavoratore è pattuito un corrispettivo.
Nel caso in cui un ex dipendente, entro i limiti temporali stabiliti dal patto, divulgasse informazioni,
metodi o strumenti segreti dell'azienda per la quale ha lavorato, quest'ultima ha il diritto di
richiedere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.
L'indagine svolta dal nostro Istituto Investigativo permetterà di rilevare e documentare
le attività svolte in concorrenza da parte di ex dipendenti, al fine di inibire le loro
iniziative e ottenere un giusto risarcimento.